Logo

Proposta di legge per il controllo e l'abolizione del commercio di armi e per la riconversione dell'industria bellica

numero 1749, presentata il 22 ottobre 1987 per il gruppo parlamentare di D.P.

Onorevoli colleghi. Del traffico di armi si parla ormai da tre legislature. Durante la scorsa legislatura, la IX, eravamo arrivati ad approvare, nelle Commissioni congiunte esteri e difesa, buona parte di un nuovo testo di regolamentazione del commercio di materiali di armamento, con qualche punto positivo, ma che restava di gran lunga carente e lacunoso. Quel testo era il prodotto di spinte e controspinte di diverso, e anche opposto, segno: vi era il segno positivo dell'iniziativa delle Acli, di Pax Christi, Mani tese, Mlal e Missione oggi che hanno sviluppato una capillare e paziente campagna di informazione e mobilitazione dell'opinione pubblica, ma vi era il segno del complesso militare-industriale deciso a resistere di fronte ad ogni sostanziale limitazione all'esportazione di armi.

In questa nostra proposta abbiamo cercato, in continuità col lavoro svolto nella scorsa legislatura, di valorizzare i risultati raggiunti riprendendo interi articoli, già approvati nella scorsa legislatura, con la speranza di contribuire così anche ad accelerare l'iter della loro approvazione. Abbiamo però introdotto anche altri contenuti, due dei quali sono particolarmente importanti ed innovativi: l'indicazione della necessità di arrivare ad un blocco delle esportazioni di materiale di armamento (sia pure gradualmente, con un piano decennale), misure ampie ed adeguate per la riconversione dell'industria bellica e per avviare, istituzionalmente, almeno uno studio sul modello di difesa del nostro Paese.

Abbiamo ulteriormente affinato i controlli ed esteso i divieti; ma ci pare che ciò non sia sufficiente, anzi sia di gran lunga inadeguato. Non ci sembra opportuna una esportazione di armi anche solo ai paesi Nato: ciò rafforzerebbe ulteriormente i nostri rapporti di integrazione e dipendenza rispetto ad un'alleanza di tipo militare che contribuisce alla divisione del mondo in blocchi contrapposti e che è egemonizzata da una delle due superpotenze. I paesi Nato inoltre non danno garanzie sulla loro esportazione di armi (gli Usa armano i Contras, Israele, hanno mandato armi all'Iran oltre che alle dittature di destra di mezzo mondo; gli inglesi e i francesi gareggiano con l'Italia nel Terzo mondo; la Turchia ha mandato armi sia all'Iran che all'Iraq). Per quante clausole e controlli si facciano sulla destinazione finale, è difficile evitare riesportazioni, magari dopo qualche anno dall'importazione. La situazione politica di Paesi importatori cambia spesso, cambiano governi e cambiano politiche. Le forniture militari rilevanti hanno un carattere pluriennale: un paese come l'Iraq compera un'intera flotta quando non è in guerra, poi entra in guerra e mette il paese fornitore di fronte alla pressione di un costo rilevante di una mancata fornitura.

Quando si è dato vita ad un sistema militare-industriale consistente, che ha un grosso volume di esportazioni, limitare le esportazioni di materiali di armamento diventa molto difficile e molto oneroso. Restano due strade: o si finge di controllare e si lascia esportare come prima e più di prima, con un po' più di informazione e con qualche controllo formale in più, e alzando un po' più la voce contro i 'traffici illegali'; o si blocca seriamente, cioè si va verso un blocco totale, sostanziale, delle esportazioni di armi, compresi i traffici legalizzati, lasciando solo la possibilità, eccezionale, di esportare e/o far transitare armi su decisione del Governo, previa autorizzazione del Parlamento.

Le armi vanno verso paesi in guerra, o ad altri che poi le fanno arrivare in questi paesi; vanno verso paesi in particolare del Terzo mondo che si preparano alla guerra interna e/o esterna, verso regimi autoritari che badano più agli armamenti che alla fame dei loro popoli. Un paese tecnologicamente avanzato tende a non importare armi, cerca di prodursele da sé, per ragioni economiche e militari; tende ad importare tecnologie più che sistemi d'arma già costruiti. Il grosso dell'export mondiale (e più del 90% dell'export di armi italiane) va verso paesi poveri, verso il Terzo mondo e, in particolare, i paesi arabi. Limitare a singhiozzo, ogni tanto, per qualche periodo e verso qualche paese, un simile traffico produce pochi risultati ed è molto oneroso. Meglio bloccare tutto e dedicare l'industria nazionale ad altre produzioni, sia pure gradualmente, ma con uno sbocco chiaro e definito da ora.

Ciò avrebbe ricadute anche sul costo degli armamenti nazionali? In parte, sì. Certo che comunque ci sarebbe anche nel corso di una effettiva limitazione delle esportazioni di materiali di armamento, limitazione che in Italia colpirebbe tre grandi gruppi industriali che controllano l'industria bellica: la Fiat (30% della produzione), l'Iri (con la Finmeccanica, Stet e Fincantieri) e l'Efim (con la Finanziaria Breda e l'Aviofer Breda) che controllano il restante 70%. Questi gruppi hanno fatturato in produzioni militari nel 1985 ben 5.540 miliardi di lire, il 60% di questo fatturato è rappresentato da esportazioni. Un taglio di queste esportazioni, se fosse effettivo, avrebbe quindi un peso rilevante sui bilanci di queste aziende. Anche per questo è meglio prendere il problema di petto, altrimenti saranno questi grandi gruppi industriali a spuntarla, e le esportazioni di armi continueranno!

Il crescente indebitamento dei paesi del Terzo mondo, ma anche il calo dei redditi petroliferi, ha ridotto le possibilità di espansione delle esportazioni di armi e concentrato la concorrenza nei 'paesi critici', quelli in guerra o che stanno violentemente riarmandosi. Anche le commesse interne si vanno esaurendo: le tre leggi promozionali decennali di ammodernamento dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica si sono quasi esaurite sfondando sia le previsioni di spesa che la durata.

Ora le industrie premono per un nuovo programma. E' invece il momento adatto per intervenire e ridimensionare il complesso militare-industriale del nostro paese, avviando una seria limitazione (senza temere di dire che si va verso un blocco) delle esportazioni di materiali di armamento e avviando una consistente riconversione dell'industria bellica. La nostra proposta di legge affronta quindi anche il problema di una significativa riconversione dell'industria bellica e propone di avviare almeno uno studio del nostro modello di difesa per puntare a ridurre le spese militari anche sul piano interno e, in una prospettiva di disarmo, a cominciare a ridurre il carattere offensivo delle forze armate avviando anche forme di difesa popolare non-violenta.

Capo I. Esportazioni e transiti di materiali di armamento.

Art.1 (scelte di pace e di disarmo)

1. L'Italia, che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, così come sancito dall'art.11 della Costituzione della repubblica, promuove tutte le iniziative possibili per contribuire alla pace ed al disarmo.

2. L'Italia mette in atto tutte le iniziative possibili per contribuire al controllo, alla riduzione e, in prospettiva, alla eliminazione dei traffici di materiali di armamento.

Art.2 (divieti di esportazione, di importazione e di transito di materiali di armamento)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono comunque vietate le esportazioni e i transiti di materiali di armamento e di loro componenti verso Paesi:

a) in stato di guerra o che stiano preparando una guerra contro un altro Paese;

b) verso i quali sia in corso un embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni unite;

c) che pongono in atto violazioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo ratificata con la legge 4 agosto 1955 n.848;

d) che utilizzano aiuti o contributi italiani per lo sviluppo;

e) che non forniscono adeguate garanzie sulla regolare gestione dell'operazione, con particolare riferimento alla definitiva destinazione di tali materiali e quando la effettiva destinazione sia risultata difforme da quella prevista dall'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge.

2. Sono altresì vietate le esportazioni ed il transito di materiali di armamento quando ciò è incompatibile con gli impegni internazionali dell'Italia e con fondamentali interessi nazionali, con particolare riferimento alla sicurezza e alla pace.

3. E' infine vietata l'esportazione di armi nucleari, biologiche e chimiche nonché di componenti e tecnologie idonee alla costruzione di queste armi, così come sono vietate le esportazioni di componenti rilevanti per la costruzione di centrali elettronucleari e di impianti di ritrattamento e di arricchimento dell'uranio.

4. Alle stesse limitazioni, procedure e divieti di cui alla presente legge per l'esportazione ed i transiti di materiali di armamento sono soggette le esportazioni di licenze per la produzione all'estero e la realizzazione all'estero di impianti per la costruzione di materiali di armamento.

5. L'ingresso, lo stanziamento e l'uscita di materiali di armamento da depositi e basi militari della Nato o di Paesi alleati, poste nel territorio nazionale, provenienti o destinati all'estero, sono comunque soggetti alla preventiva autorizzazione del Presidente del consiglio il quale decide sentiti i Ministri degli affari esteri e della difesa e, se necessario, il Parlamento.

Art.3 (blocco delle esportazioni) 

1. A partire dal 1 gennaio 1998 ogni esportazione e ogni transito di materiali di armamento, così come definiti dalle presenti norme, sono vietati in tutto il territorio nazionale.

2. Dall'entrata in vigore delle presenti norme non potrà essere stipulato alcun contratto di forniture di materiali di armamento, da parte di aziende italiane, che comporti consegne successive al 1 gennaio 1998, con la sola eccezione di eventuali pezzi di ricambio e di interventi di manutenzione per materiali di armamento consegnati prima di tale data e per l'eventuale completamento di forniture i cui contratti siano stati definiti prima dell'entrata in vigore delle presenti norme.

3. Fatti salvi i divieti di cui all'articolo 2 e secondo le procedure della presente legge, deroghe del blocco delle esportazioni e dei transiti di cui al comma 1 possono essere concesse solo nel caso in cui sia stato espresso parere favorevole dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della repubblica.

4. Questa autorizzazione, da esprimere entro sessanta giorni dalla richiesta, dà corso alle procedure di cui ai successivi articoli.

5. Nel caso in cui tale autorizzazione vanga negata, tale decisione verrà comunicata ai richiedenti entro trenta giorni.

Art.4 (comitato interministeriale sugli scambi dei materiali di armamento-CISMA)

1. E' istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento (CISMA).

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del consiglio e di esso fanno parte il Ministro degli affari esteri, della difesa, dell'interno e del commercio con l'estero.

3. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato o richiedere di parteciparvi i Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

4. Nel rispetto dei principi di cui all'art.1, contribuendo alle finalità di cui all'art.2 e applicando i divieti e le indicazioni di cui all'art.3, il CISMA formula gli indirizzi e detta annualmente direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiali di armamento.

5. Copie di tali indirizzi e di tali direttive vengono trasmesse alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della repubblica.

Art.5 (registro delle aziende)

1. Presso il Ministero della difesa è istituito il registro delle imprese che operano o intendono operare nella produzione di materiali di armamento, o in quello della loro progettazione, del loro commercio o del loro trasporto.

2. Tale registro ed i suoi aggiornamenti sono trasmessi, per i fini della presente legge, ai Ministeri del commercio con l'estero e dell'industria, commercio ed artigianato e dell'interno.

3. La domanda di iscrizione al registro deve essere presentata al Ministero della difesa da soggetti aventi i seguenti requisiti soggettivi:

a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei medesimi, purché cittadini di Paese legato all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

b) per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la cittadinanza italiana dei soggetti titolari del potere di rappresentanza, ovvero la residenza in Italia dei medesimi, purché cittadini di un Paese legato all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

c) l'assenza di condanne, ovvero procedimenti penali in corso, per violazione delle norme di cui al testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n.773 e successive modificazioni, alla legge 18 aprile 1975 n.110, al codice penale nonché alla presente legge;

d) il possesso delle autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme in vigore per il commercio delle armi di cui ai citati testi normativi;

e) l'assenza, da comprovarsi mediante idonea certificazione giudiziaria, di procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n.267 e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti di cui alle lettere a) e b);

f) il decorso di almeno tre anni dalla collocazione in congedo assoluto per i militari e di collocamento a riposo per i civili dipendenti dallo Stato i quali abbiano svolto funzioni tecnico- amministrative o di controllo relative alla materia di cui alla presente legge, o agli approvvigionamenti statali nel medesimo settore e che siano o presidenti, o amministratori delegati o direttori generali, o che abbiano comunque responsabilità primarie nella ditta che richiede o che possiede l'iscrizione nel registro.

4. Gli iscritti al registro debbono comunicare ogni variazione relativa ai soggetti di cui alle lettere a) e b), al trasferimento della sede, alla istituzione di nuove sedi, alla trasformazione o alla estinzione dell'impresa nonché eventuali aggiornamenti al catalogo di cui al successivo art.13.

5. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965 n.575, recante disposizioni contro la mafia.

6. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese per le quali le persone indicate alle lettere a) e b) del comma 1 siano appartenute o appartengano ad associazioni segrete ai sensi dell'art.1 della legge 25 gennaio 1982 n.17, o siano stati condannati ai sensi della legge 20 giugno 1952 n.645.

7. La perdita di uno dei requisiti sopraelencati nonché l'incorrere in una delle sanzioni previste dalla presente legge determina la cancellazione dal registro disposta con decreto dal Ministro della difesa.

8. Si prescinde da tali requisiti per i consorzi industriali, promossi e ai quali partecipa lo Stato italiano, quali organi di agenzie costituite sulla base di intese intergovernative, o quali esecutori di altri accordi internazionali sottoscritti dallo Stato italiano.

9. Le caratteristiche delle imprese singole e loro consorzi e associazioni, e le modalità per l'iscrizione sono definite con il decreto interministeriale di cui all'art.3.

10. Copie di tali registri vanno inviate alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della repubblica e devono contenere notizie dettagliate sulle caratteristiche delle imprese interessate. 

Art.6 (autorizzazione all'inizio di trattative)

1. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa col Ministro della difesa, concede l'autorizzazione preventiva, da sottoporre alla verifica della Commissione di cui all'art.7, per:

a) l'inizio di trattative commerciali per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento, con relative parti di ricambio; di documentazione tecnica; di diritti di brevetto; di licenze industriali di produzione e coproduzione, anche per la fabbricazione all'estero; di tecniche e metodologie atte a consentirne la fabbricazione; di prestazioni di servizio di addestramento; di manutenzione, ordinaria e straordinaria, in Italia e all'estero dei materiali d'armamento trattati;

b) la cessione a qualsiasi titolo o circostanza di informazioni riguardanti studi, disegni, schemi relativi a materiale di armamenti quando non regolati espressamente da specifici accordi internazionali sottoscritti dall'Italia;

c) studi congiunti per collaborazioni scientifiche specificatamente riguardanti materiali di armamento e loro sviluppo tecnologico;

d) la presentazione a mostre, simposi e manifestazioni similari, in Italia e all'estero, di studi, disegni, modelli e di ogni documentazione, riferiti a materiali di armamento. E' comunque vietata la pubblicità di materiali di armamento.

2. L'autorizzazione può essere assoggettata a condizioni, a limitazioni o a revoca in ogni momento per motivi d'interesse nazionale.

3. L'autorizzazione all'inizio delle trattative include l'autorizzazione all'esportazione di campionature per la partecipazione a gare ufficiali; l'autorizzazione deve intendersi sostitutiva del parere del Comitato di cui all'art.8 e viene rilasciata dal Ministro per il commercio con l'estero.

Art.7 (commissione per la verifica delle autorizzazioni)

1. Presieduta dal Ministro degli affari esteri o da un sottosegretario da lui delegato, è costituita presso il Ministero degli affari esteri la Commissione per la verifica mensile delle autorizzazioni alle trattative di cui all'art.6, trattate di concerto tra Ministro della difesa e Ministro degli affari esteri. Essa è composta dai responsabili del settore del Ministero degli affari esteri e della difesa, da altri due rappresentanti del Ministero degli affari esteri, da altri due rappresentanti del Ministero della difesa; da un esperto di diritto internazionale e dei trattati, dal Consigliere diplomatico del Presidente del consiglio dei ministri.

2. Tali componenti non possono restare in carica per più di due anni.

3. I pareri espressi dalla Commissione sono trasmessi entro dodici mesi alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della repubblica.

Art.8 (comitato per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiali d'armamento)

1. E' istituito presso il Ministero per il commercio con l'estero il Comitato per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiale di armamento.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero ed è composto: da un rappresentante di grado non inferiore a ministro plenipotenziario del Ministero degli affari esteri, responsabile del settore, che lo presiede; da due rappresentanti del Ministero della difesa, uno dei quali di grado non inferiore a colonnello, di cui uno responsabile del settore; da un rappresentante del Ministero dell'interno; da due funzionari del Ministero del commercio con l'estero; da un rappresentante ciascuno del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato e del Ministero delle finanze. Con lo stesso decreto, sono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi, designati dalle rispettive amministrazioni e le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario del Ministero per il commercio con l'estero.

3. Il Comitato si avvarrà della consulenza tecnica di esperti designati di volta in volta dal Presidente del Comitato, sentito il parere dei membri.

4. Il Comitato viene rinnovato ogni tre anni ed i componenti non possono essere riconfermati per almeno cinque anni. Nessuno dei suoi membri o dei suoi consulenti deve aver prestato opera, nei cinque anni precedenti, a qualsiasi titolo in aziende, nazionali o estere, addette alla produzione di materiali d'armamento.

5. Il Ministero per il commercio con l'estero, sentito il parere del Comitato di cui ai commi precedenti, autorizza l'esportazione definitiva, l'esportazione temporanea ed il transito di materiale di armamento come definito e classificato dal decreto interministeriale di cui all'articolo 13; la cessione delle licenze di fabbricazione; la concessione di 'affidamento' e la riesportazione da parte dei Paesi importatori.

Art.9 (domanda di autorizzazione e documentazione sull'uso finale)

1. Nella domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, la cessione di licenze, gli affidamenti e il transito, devono essere indicati:

a) la prevista autorizzazione, in corso di validità, del Ministero della difesa;

b) tipo e quantità del materiale di armamento, oggetto dell'operazione, con l'indicazione per ciascun tipo di materiale. Se trattasi di parti di ricambio, sempre degli stessi materiali, devono essere indicati i tipi di materiali identificati ai quali esse appartengono; per le altre parti ogni elemento che ne consenta l'esatta identificazione;

c) l'ammontare indicativo del contratto della singola esecuzione, se ne è prevista una esecuzione frazionaria; l'ammontare dell'eventuale compenso d'intermediazione e da chi siano percepiti;

d) il Paese di destinazione finale del materiale nonché la documentazione circa le autorità governative, gli enti e le imprese destinatarie ed eventuali paesi, enti, imprese e soggetti intermediari.

2. Alla domanda devono essere acclusi i documenti seguenti:

a) un certificato di importazione/formulario di verificazione per i Paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiale di armamento; e per tutti gli altri Paesi, un 'certificato di uso finale' rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane, preposte a tale compito;

b) una documentazione idonea ad identificare l'utilizzazione finale dei materiali oggetto di esportazione, quando il primo importatore sia un'azienda estera, debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali d'armamento. Tale documentazione è costituita: per i Paesi terzi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni dei materiali di armamento, dal certificato di importazione/formulario di verificazione; per gli altri Paesi, dal certificato di uso finale in relazione al tipo di materiale che verrà indicato nel decreto interministeriale di cui all'articolo 13.

3. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato, ovvero dal Ministero degli affari esteri o della difesa quando per il rilascio di detto certificato sia stato delegato un funzionario di ambasciata o addetto militare del Paese destinatario finale, accreditato in Italia.

Art 10 (modalità di autorizzazione) 

1. Le operazioni di esportazione e di transito di materiali di cui alla presente legge e ogni altra operazione prevista debbono essere effettuate entro il termine di validità indicato nelle relative autorizzazioni. Queste possono essere prorogate, su motivata domanda da presentare non oltre un mese prima della scadenza, dal Ministero per il commercio con l'estero, sentito il comitato di cui all'art.8, per un periodo di norma di medi dodici.

2. Il titolare di ogni autorizzazione relativa a materiale di armamento e ad altre richieste di cui alla presente legge è obbligato:

a) a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri, al Ministero del commercio con l'estero e al Ministero della difesa la conclusione anche se parziale delle operazioni autorizzate;

b) ad inviare al Ministero della difesa e al Ministero del commercio con l'estero, oltre che agli enti previsti dalle norme in vigore, una copia della bolletta doganale di uscita, regolarmente vidimata dal medesimo ufficio doganale che l'ha emessa, relativa al materiale di armamento, unitamente a copia della fattura, vistata dalla dogana e bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale, ovvero documentazione equipollente.

Art.11 (divieti per i dipendenti della difesa)

1. I dipendenti del Ministero della difesa, militari o civili e, limitatamente a quanti abbiano avuto responsabilità specifiche o qualsiasi titolo nella esecuzione della presente legge, anche i dipendenti del Ministero del commercio con l'estero e degli affari esteri, non possono, durante il servizio e per un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione del servizio, svolgere attività di intermediazione commerciale per l'esportazione di materiali di armamento.

2. Gli stessi, inoltre, non possono assumere cariche direttive di nessun tipo né rapporti di collaborazione retribuita a qualsiasi titolo, durante il servizio e per un periodo di tre anni dalla cessazione del servizio, presso imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento.

3. Le imprese che violino il disposto del presente articolo sono sospese per due anni dal registro di cui all'art.5. La sospensione è disposta dal Ministro della difesa.

Art.12 (altre prescrizioni)

1. Con uno o più decreti del Presidente della repubblica, su proposta del Presidente del consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri ed acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, vengono determinati:

a) il coordinamento e la riorganizzazione degli organismi pubblici preposti agli scambi internazionali nel settore della difesa;

b) l'attività di assistenza tecnica, logistica, addestrativa e sanitaria fornita dall'amministrazione dello Stato a personale delle forze armate di Paesi esteri importatori di materiale di armamento fabbricato in Italia o ceduto dalle forze armate italiane;

c) il recupero delle royalties, dovute per proprietà statale dei brevetti, dei progetti, degli esperimenti e simili, nonché delle spese sostenute dallo Stato ai fini di promuovere la vendita dei beni e dei servizi di cui alla presente legge;

d) le modalità dei contratti di intermediazione che ne prevedano rigidamente i limiti, i controlli, le autorizzazioni;

e) una tabella dei compensi di intermediazione, in modo che tali compensi non siano superiori alla media delle altre intermediazioni commerciali, che contenga i limiti massimi raggiungibili da tali compensi ed un ragionevole rapporto con l'entità del contratto;

f) blocco di incentivi e agevolazioni, fiscali e creditizie, all'esportazione di materiali di armamento.

Art.13 (materiali di armamento)

1. Ai fini della presente legge i materiali di armamento sono classificati nelle seguenti categorie:

a) armi nucleari, biologiche e chimiche;

b) armi da fuoco portatili, armi automatiche e relativo munizionamento;

c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;

d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;

e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

f) navi per impiego militare e loro equipaggiamenti specifici;

g) aeromobili ed elicotteri appositamente costruiti per uso militare e loro equipaggiamenti specifici;

h) polveri, esplosivi, propellenti;

i) sistemi e apparati elettronici, elettro-ottici, fotografici appositamente costruiti per impieghi militari;

l) materiali speciali blindati e materiali caratteristici per l'addestramento militare;

m) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per lo studio, la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

n) materiali di particolare interesse strategico impiegabili ai fini militari;

o) equipaggiamenti speciali di impiego esclusivo per fini militari.

2. Ai fini della presente legge sono altresì considerati materiali di armamento:

a) le parti di ricambio, i disegni, gli schemi ed ogni ulteriore tipo di documentazione, studio ed informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui all'elenco previsto al comma 1.

b) i manuali, le descrizioni tecniche ed i materiali predisposti per la presentazione in mostre all'estero dei materiali di cui all'elenco previsto al comma 1.

3. L'elenco dei materiali di armamento da ricomprendere nelle categorie di cui al comma 1, ovvero l'elenco di nuove categorie, da aggiornare annualmente, è predisposto con apposito decreto dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro della difesa e dell'interno, sentiti i Ministri degli affari esteri, delle finanze e dell'industria, commercio ed artigianato, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Sono altresì oggetto delle disposizioni della presente legge: le prestazioni di servizi per l'addestramento, la manutenzione anche quando effettuata in Italia, la concessione di licenze di fabbricazione al di fuori del territorio italiano in quanto riferiti ai materiali di cui al presente articolo.

5. Gli esportatori, entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono tenuti a presentare al Ministro della difesa il catalogo dei materiali oggetto di eventuali esportazioni di cui al decreto interministeriale previsto dalle presenti norme.

6. Fino all'istituzione del registro degli esportatori, comunque non oltre trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, restano in vigore l'attuale Comitato speciale e la procedura per il rilascio delle autorizzazioni.

Art.14 (informazione al Parlamento)

1. I Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e del commercio con l'estero, per quanto di loro competenza, riferiscono annualmente al Presidente del consiglio, con specifiche relazioni, sull'attività di cui alla presente legge.

2. Il Presidente del consiglio informa ogni sei mesi il Parlamento, con una propria relazione analitica, sull'attività di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, ivi includendo le indicazioni delle operazioni in corso e di quelle già esaurite.

3. Il Presidente del consiglio illustra le transazioni nel contesto internazionale degli scambi di armi ed include le indicazioni analitiche -per tipi, quantità e valori monetari- degli oggetti concernenti le operazioni esaurite, indicando gli stati d'avanzamento annuali se estese su più anni, previe altresì le revoche disposte di autorizzazioni alle esportazioni; le sospensioni di operazioni di esportazione, importazione e transito per violazione della clausola della destinazione finale; la lista dei Paesi per cui risultano autorizzate trattative nell'anno precedente.

4. E' istituita una Commissione parlamentare composta da quindici deputati e quindici senatori per la vigilanza e lo studio sulla produzione, sul commercio, nonché sugli acquisti statali di armi e di equipaggiamenti per le forze armate, anche nel contesto internazionale.

5. Essa riferisce annualmente con una relazione inviata alle Camere in occasione della presentazione del bilancio dello Stato.

Art.15 (sanzioni) 

1. Chiunque effettui esportazione o transito di materiale di armamento senza autorizzazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con una multa da un decimo fino a cinque decimi del valore del contratto.

2. E' abrogato l'articolo 11 della legge 7 luglio 1927 n.1495.

3. I materiali di armamento che venissero individuati come destinati all'esportazione senza le prescritte autorizzazioni sono confiscati.

4. La ditta responsabile viene cancellata, da uno a cinque anni, dal registro di cui all'articolo 5.

5. Il giudice, a tutela della occupazione e degli interessi dello Stato, può nominare un curatore delle gestioni inerenti le attività per le quali era stata richiesta la iscrizione al registro di cui all'articolo 5, e che può chiedere la iscrizione della nuova gestione temporanea.

6. Chiunque effettui esportazione o transito di materiale di armamento, in violazione dolosa della condizione di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con una multa da un decimo fino a tre decimi del valore del contratto.

7. La pena è ridotta di un terzo se il materiale non è considerabile arma da guerra, tipo guerra o munizioni da guerra ai sensi della legge 18 aprile 1975 n.110.

8. Chiunque effettui esportazioni o transito di materiale bellico, in violazione delle condizioni generali e speciali autorizzative, diverse da quelle di cui al comma 7, è punito con una multa da un decimo fino a tre decimi del valore del contratto.

9. La pena è ridotta di un terzo se il materiale non è considerabile arma da guerra, tipo guerra o munizioni da guerra ai sensi della citata legge 18 aprile 1975 n.110.

10. La violazione delle prescrizioni relative alla destinazione finale dei materiali di cui alla presente legge comporta l'automatica sospensione di ogni operazione di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento tra l'Italia e d il Paese inadempiente.

11. Dopo dodici mesi il CISD può emanare nuove direttive relative all'eventuale ripresa delle operazioni.

12. La ditta responsabile delle violazioni di cui sopra è sospesa dalla iscrizione al registro di cui all'art.5 della presente legge fino a tre anni.

Art.16 (falsa documentazione)

1. Chiunque fornisca in una documentazione, presentata ai sensi della presente legge, indicazioni false od incomplete che siano determinanti per il rilascio delle autorizzazioni o per il loro rinnovo o per l'iscrizione o la reiscrizione al registro nazionale di cui all'articolo 5, è punito con la reclusione fino a tre anni o con una multa da tre a trecento milioni.

Capo II. Riconversione dell'industria produttrice di materiali di armamento e modifica del modello di difesa.

Art.17 (piano decennale per la riconversione dell'industria produttrice di materiali di armamento)

1. Il Presidente del consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e artigianato, della difesa, del commercio con l'estero e per la ricerca scientifica e tecnologica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto dispone un piano decennale per la riconversione dell'industria produttrice di materiali di armamento al fine di:

a) contribuire alla riconversione dalle produzioni di armamenti a produzioni civili, garantendo continuità occupazionale di quelle aziende o di quei settori aziendali che non potranno più esportare materiali di armamento a partire dal 10 gennaio 1998;

b) contribuire alla riconversione delle aziende e dei settori produttivi di armamenti colpiti dai divieti di esportazione di cui all'articolo 3.

2. Tale piano di riconversione deve contenere:

a) l'individuazione dei settori e delle produzioni civili che, per criteri di priorità nelle scelte strategiche di sviluppo del Paese e per possibilità di attivazione con i minori costi e con i massimi risultati, possono sostituire corrispondenti produzioni di materiali di armamento;

b) la quantificazione annuale delle risorse necessarie per tali riconversioni e la stima annuale degli investimenti previsti;

c) gli interventi di riqualificazione del personale reimpiegabile nelle nuove attività e quelli di collocazione in altra attività del personale eventualmente non reimpiegabile.

Art.18 (commissione per la riconversione)

1. Presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituita la Commissione per la riconversione dell'industria di materiali di armamento.

2. Tale Commissione è comporta da un rappresentante ciascuno per i Ministri dell'industria, del commercio con l'estero, per la ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e da tre di quelle imprenditoriali e da due esperti indicati rispettivamente dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della repubblica.

3. Le modalità di organizzazione, di funzionamento di tale Commissione sono stabilite dal Presidente del consiglio dei ministri con proprio decreto.

4. La Commissione per la riconversione dell'industria di materiali di armamento provvede a:

a) realizzare un osservatorio permanente sulla struttura dell'attività produttiva impegnata nella costruzione di materiali di armamento;

b) predisporre piani per la riconversione con particolare riferimento agli indirizzi, alle metodologie, alle possibilità economiche e tecniche più adeguate per ciascun tipo di produzione di materiali di armamento al fine di consentire, col minor costo possibile e con la più alta possibilità di sbocchi di mercato, il passaggio a produzioni civili;

c) elaborare programmi per la riorganizzazione, la riqualificazione ed il reimpiego del personale in attività di produzione non militare;

d) fornire supporto tecnico, informativo e di indirizzo alle regioni, agli enti locali ed alle aziende interessati a piani o interventi di riconversione dell'industria di materiali di armamento.

Art.19 (fondo per la riconversione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, è istituito con decreto dal Presidente del consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'industria, commercio ed artigianato, della difesa, per la ricerca scientifica e tecnologica, il Fondo per la riconversione dell'industria produttrice di materiali di armamento.

2. Tale Fondo è istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri e può finanziare mutui agevolati, contributi sugli interessi e contributi diretti alle imprese per l'attuazione di piani di riconversione, parziale o totale, da produzione di materiali di armamento ad altro tipo di produzioni.

3. Tale Fondo è alimentato con un contributo dell'1% del fatturato annuo della produzione. Le modalità di versamento di tale contributo sono fissate dal Presidente del consiglio dei ministri con proprio decreto.

Art.20 (misure per gli addetti)

1. Gli addetti a imprese impegnate nella produzione di materiali di armamento che dichiarino alla azienda dove sono impiegati ed al corrispondente Ufficio provinciale del lavoro, per motivi di coscienza, di non voler più proseguire nella loro attività nelle predette produzioni, qualora non fosse possibile trovare un impiego in altro settore produttivo della stessa azienda, o in aziende dello stesso gruppo, hanno il diritto alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 12 agosto 1977 n.675.

2. I lavoratori di cui al presente articolo sono ammessi con priorità ai corsi di formazione e riqualificazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978 n.845, ed ai benefici di cui al titolo II della legge 27 febbraio 1985 n.49.

Art.21 (commissione per la pace e per il disarmo) 

1. Presso il Presidente del consiglio dei ministri è istituita una Commissione per la pace e per il disarmo, presieduta da un proprio rappresentante e composta da un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa, uno designato dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della repubblica, uno rispettivamente dagli Stati maggiori dell'Esercito, Marina ed Areonautica e da tre rappresentanti indicati dalle associazioni più impegnate sui problemi della pace.

2. Le modalità di organizzazione e di funzionamento di tale Commissione sono fissate dal Presidente del consiglio dei ministri con proprio decreto.

3. Tale Commissione per la pace e il disarmo si può avvalere di collaborazioni internazionali e di ricerche condotte da strutture universitarie o di altri enti pubblici.

Art.22 (rapporto annuale)

1. Ogni anno la Commissione per la pace e per il disarmo presenta al Parlamento un proprio rapporto sui seguenti argomenti:

a) analisi dettagliata delle spese nazionali per la difesa in rapporto alle spese dello Stato per l'anno corrispondente;

b) analisi dei programmi di ricerca, sviluppo, produzione ed acquisizione dei sistemi d'arma che interessano sia la Marina che l'Areonautica che l'Esercito;

c) valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della spesa e individuazione di ogni possibile intervento teso a comprimere e ridurre le spese per materiali di armamento;

d) analisi del modello di difesa nazionale e individuazione dei possibili interventi tesi ad assicurare ad esso un carattere chiaramente ed esclusivamente difensivo;

e) uno studio sulle possibilità di sviluppo in Italia di forme di difesa civile non-violenta capaci di consentire una riduzione dello strumento militare e/o una sua riconversione parziale nella prospettiva del disarmo.

2. Ogni commissario può presentare un proprio rapporto di minoranza nel caso in cui non condivida uno o più punti del rapporto della Commissione per la pace e per il disarmo.